Termini e Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

a) Con il presente contratto la ditta individuale WOOW di Martina Romanini (in seguito “il Locatore”) si obbliga a far godere in noleggio al Locatario – che accetta – le attrezzature ed il materiale per lo svolgimento di attività ricreative e affini così come descritte nella sezione prenota del singolo pacchetto al prezzo e per il tempo ivi indicati, nei limiti e secondo le previsioni contrattuali espresse nelle presenti condizioni generali di noleggio.
b) Avendone la piena proprietà, la ditta individuale WOOW di Martina Romanini concede in noleggio al Locatario, al prezzo e per il periodo convenuto, il materiale così come indicato nella sezione prenota del singolo pacchetto, pulito e in buono stato di conservazione e di manutenzione, idoneo, funzionante e funzionale all’attività di allestimento di eventi in genere ed affini.

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si perfezionerà allorquando il Locatario riceverà la conferma di prenotazione da parte del Locatore a mezzo posta elettronica. Nel caso in cui la prenotazione non venga confermata da quest’ultimo le somme corrisposte verranno restituite secondo le tempistiche bancarie ordinarie.

3. OBBLIGHI DEL LOCATARIO

Il Locatario si obbliga a:
a) Fornire informazioni corrette e veritiere sulle proprie generalità, sui dati inerenti l’ immobile (come indirizzo e tipologia di immobile) e sulla metratura a disposizione per il pacchetto selezionato ed il numero di partecipanti indicato.
Comunicare tassativamente se il luogo di consegna si trova in zona ZTL (se si, l’autorizzazione al transito sarà a Vs. carico), zona Mercati, Area Pedonale e/o sosta/carico-scarico.
Comunicare eventuale presenza o meno di ascensori/montacarichi utilizzabili e relative misure, e eventuali consegne a piani diversi dal piano strada.
Inoltre informazioni di impedimenti agli accessi della location (misure ristrette in larghezza, altezza ecc.), se vi è la presenza di area interna per carico/scarico e se si possono usare o meno carrelli per la movimentazione dei beni.
Qualora il Locatario fornisca informazioni errate, incomplete e/o non veritiere, tali da comportare maggiori costi rispetto a quanto concordato, il Locatario dovrà rimborsare tali maggiori costi che saranno quantificati, ad insindacabile giudizio, dalla ditta individuale WOOW di Martina Romanini e tale importo dovrà essere corrisposto a semplice richiesta di quest’ ultima secondo le modalità indicate in base al momento in cui si verifichino tali incongruenze.
b) Corrispondere il corrispettivo del noleggio delle attrezzature secondo le modalità ed entro i termini indicati nella sezione prenota.
I termini di pagamento di eventuali maggiori costi sono da intendersi essenziali ed il ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, comporterà l’applicazione di interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, successive integrazioni e modifiche.
c) Riconsegnare tutto il materiale e le attrezzatture oggetto di noleggio, così come elencati nella sezione prenota del singolo pacchetto e come risultanti da modulo di consegna, in perfetto stato di efficienza.
d) Presenziare alla verifica in contraddittorio della merce in restituzione e sottoscrivere il modulo di riconsegna fornito dal Locatore ed indicante la quantità e la qualità della merce riconsegnata, accettando espressamente che la mancata sottoscrizione del modulo o l’assenza al momento della verifica o l’abbandono della verifica comporterà la decadenza del Locatario dal diritto di muovere successive contestazioni rispetto agli addebiti che potranno essere avanzati dal Locatore, secondo le presenti condizioni generali di contratto.
e) Verificare, contestualmente alla consegna se il materiale è conforme a quello richiesto, decadendo da ogni azione e/o contestazione a riguardo e rimanendo inteso, pertanto, che i beni consegnati siano in buono stato di manutenzione, privi di danneggiamenti, e in ogni caso, idonei ed adeguati alle finalità ed agli interessi che il Locatario intende perseguire con il noleggio, dispensando il Locatore da ogni onere processuale probatorio in merito.
f) Corrispondere il valore totale del bene danneggiato totalmente o parzialmente, o mancante al momento del conteggio del ritiro. Tale prezzo è riportato subito sotto la descrizione del bene stesso nel modulo di consegna ed è calcolato per l’effettivo riacquisto del bene.
g) Custodire la merce noleggiata utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. per tutta la durata del noleggio, sino alla riconsegna della merce al Locatore, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità di perdite, furti, danneggiamenti, deterioramenti e/o alterazioni, per qualunque causa anche se non imputabili al Locatario, atti a diminuirne il valore o a renderla inutilizzabile per successivi noleggi a terzi.
h) Sollevare o comunque tenere indenne da ogni responsabilità civile il Locatore per qualsivoglia pretesa avanzata da terzi a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, a persone e/o cose, causati e/o anche solo occasionati dall’utilizzo dei beni noleggiati.

4. DURATA DEL CONTRATTO, RITARDATA O MANCATA RICONSEGNA DEI BENI NOLEGGIATI

a) Il contratto avrà la durata indicata nella pagina di prenotazione. Il termine di restituzione è da considerarsi tassativo ed improrogabile, salvo diverso accordo tra le parti. L’anticipata riconsegna non potrà costituire motivo di riduzione del corrispettivo dovuto per il noleggio e, pertanto, il Locatario sarà comunque tenuto a pagare al Locatore l’intero corrispettivo pattuito, sino al termine del noleggio.
b) La riconsegna dei beni dovrà avvenire tempestivamente nel luogo, giorno ed orario indicato nella conferma di prenotazione.
Fermo il corrispettivo concordato per il noleggio dei beni, in caso di ritardata consegna di tutto o parte dei beni noleggiati, il Locatario corrisponderà al Locatore, per ogni ora di ritardo, una maggiorazione pari al 30% del complessivo prezzo convenuto per il noleggio. La somma sarà dovuta a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. in ragione dell’inadempimento del Locatario.
c) Il materiale, anche se usato parzialmente (vedi tovagliato, Mise en Place e articoli similari) deve essere ugualmente pagato per il numero richiesto, non è possibile chiedere lo scorporo o frazionamento del pagamento solo per i beni adoperati.

5. DEPOSITO CAUZIONALE

a) A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in contratto dal Locatario, ivi compreso l’obbligo di pagamento del prezzo di noleggio del presente contratto, nonché di riconsegna dei beni noleggiati nell’ottimo stato d’uso ricevuto, il Locatore avrà la facoltà di richiedere una somma infruttifera a titolo di deposito cauzionale che, se pretesa, il Locatario dovrà corrispondere al momento della conclusione del contratto e, comunque, prima della consegna dei beni oggetto del noleggio.
b) Il deposito cauzionale di cui al precedente punto sarà restituito dal Locatore al Locatario al momento della verifica positiva della quantità e della qualità della merce riconsegnata.

6. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MERCE

a) Tutto il materiale noleggiato viene allestito dai nostri operatori nel luogo indicato dal Locatario al momento della prenotazione.
b) Dal momento della consegna della merce noleggiata, il Locatario si farà custode e garante della stessa e risulterà unico responsabile fino alla riconsegna in favore del Locatore, così come previsto e disciplinato alla precedente clausola 3.
c) Luogo e modalità di riconsegna della merce noleggiata.
c1.) Tenuto conto delle difficoltà di verificare in contraddittorio lo stato della merce noleggiata, (e così a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: per l’orario di ritiro, per la quantità della merce noleggiata, per il ritiro della merce ad opera di personale esterno del Locatore ecc.), le parti convengono che nel caso di ritiro dei beni a cura della ditta individuale WOOW di Martina Romanini presso il luogo indicato nel contratto dal Locatario, la verifica della quantità e della qualità della merce noleggiata in restituzione verrà eseguita, in contraddittorio tra le parti come meglio infra specificato, presso il magazzino della ditta individuale WOOW di Martina Romanini, nel corso della mattinata del giorno successivo al ritiro, salvo diverso accordo tra le parti. Il Locatario accetta che il trasporto della merce noleggiata venga fatta a cura del Locatore, ma a rischio dello stesso Locatario. Pertanto, dichiara sin d’ora che lo stato e la quantità della merce noleggiata che risulterà all’esito della verifica in contraddittorio è pari, per quantità e qualità, a quella presa in consegna dalle persone incaricate per il ritiro dalla ditta individuale WOOW di Martina Romanini.
Pertanto, il Locatario dichiara di rinunciare a qualunque eccezione e/o domanda volta ad accertare che eventuali danni e/o mancanze di merce siano imputabili al trasporto e/o comunque al trasportatore.
d) La verifica in contraddittorio avrà luogo per accertare la quantità e la qualità della merce riconsegnata e, all’esito dell’accertamento, verrà compilato e sottoscritto il modulo di riconsegna. Nel caso di merce mancante il Locatore emetterà fattura di vendita per il prezzo di acquisto indicato nel modulo di consegna, indicato per i singoli beni mancanti e/o inutilizzabili. Nel caso di merce restituita in una condizione diversa dall’ottimo stato in cui è stata consegnata o danneggiata o rotta o comunque inutilizzabile per successivi noleggi, il Locatore potrà pretendere, a proprio insindacabile giudizio, il pagamento del costo di ripristino dei beni se possibile o, in alternativa, il prezzo di acquisto come indicato nel modulo di consegna, fermo il dovere del Locatario di corrispondere il pagamento del prezzo pattuito per il noleggio.
e) L’assenza e/o l’abbandono della verifica in contraddittorio del materiale restituito e/o, in ogni caso, la mancata sottoscrizione del modulo di riconsegna da parte del Locatario, per qualunque causa e/o ragione anche non imputabile allo stesso, comporteranno la decadenza a contraddire con il Locatore in sede di verifica, così come a contestare, per qualunque titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa, le risultanze del modulo di riconsegna. In tal caso, il Locatore avrà quindi il diritto – a suo insindacabile giudizio – di esaminare unilateralmente la merce noleggiata compilando il modulo di riconsegna. Nel caso di merce danneggiata, mancante e/o inutilizzabile, il Locatore comunicherà l’esito della verifica unilaterale inviando al Locatario il modulo di riconsegna.
f) Nel caso di merce danneggiata e/o rotta e/o comunque inutilizzabile per successivi noleggi, il Locatario avrà la facoltà di ritirare le merce indicata dal Locatore nel modulo di riconsegna entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura di vendita, previo pagamento del prezzo di vendita nonché del prezzo pattuito per il noleggio. In mancanza di ritiro della merce danneggiata o rotta nel termine anzidetto, il Locatario autorizza sin d’ora il Locatore a smaltire i beni danneggiati, rinunciando a far valere qualunque difesa, eccezione, domanda e/o contestazione in merito all’obbligo di pagamento del corrispettivo per la vendita ed alla mancata consegna dei beni.
g) In ogni caso, i termini e le modalità di pagamento delle fatture di vendita o di addebito dei costi saranno gli stessi pattuiti per il pagamento delle fatture di noleggio o nelle diverse modalità indicate dal Locatore. Resta inteso che, al Locatore è comunque riconosciuto il diritto di incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale a compensazione parziale o totale delle somme dovute, a qualunque titolo, dal Locatario al Locatore.

7. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

a) È fatto divieto al Locatario di sublocare, a titolo gratuito e/o oneroso, la merce noleggiata, se non previa autorizzazione scritta del Locatore.
b) Il Locatario non potrà cedere il contratto di noleggio né in tutto, né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, senza la proposta di noleggio consenso scritto del Locatore.

8. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

In ogni caso, il Locatario non potrà sollevare alcuna eccezione in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale, a giustificazione del mancato pagamento del corrispettivo dovuto a qualunque titolo, tanto per il noleggio, quanto per la vendita. Pertanto, il Locatario sarà tenuto ad adempiere integralmente alle obbligazioni (a mero titolo esemplificativo, di riconsegna dei beni e di pagamento del corrispettivo del noleggio), salvo poi ripetere tali somme con autonoma azione giudiziaria.

9. RECESSO

Il Locatario potrà recedere dal contratto, a condizione che manifesti la volontà o informi il Locatore con un preavviso di 10 giorni lavorativi prima della data di consegna dei beni oggetto del noleggio. Oltre tale termine, e sino alle 72 ore antecedenti l’ evento, il Locatore in caso di recesso richiederà al Locatario un indennizzo per il mancato guadagno subito, corrispondente al 50% del corrispettivo del noleggio a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.
Fuori dall’ipotesi che precede, il Locatario non avrà la possibilità di recedere dal contratto e, pertanto, sarà tenuto al pagamento
dell’intero corrispettivo pattuito nella proposta irrevocabile di noleggio.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016, successive integrazioni e modifiche, le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali, necessari all’espletamento degli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli contabili, fiscali, amministrativi, legali.

11. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta all’esclusiva ed inderogabile competenza del foro di Roma.
Il contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna modifica potrà essere apportata alle presenti condizioni generali, se non per accordo scritto successivo alla data di conclusione del contratto, pena la nullità delle stesse. La nullità di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali di contratto, non comporterà comunque l’invalidità dell’intero contratto come neppure della proposta di noleggio, tenuto conto che le condizioni economiche, così come quelle contrattuali, sono state lette, accettate e condivise dal locatario che, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, dichiara di condividerle e di trovarle adeguate.